In tema di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento su posto di sostegno conseguito dal cittadino italiano in un altro paese membro dell’Unione Europea (Romania), il TAR Lazio di Roma sez. IIIbis, con sentenza n.4515/2021, ha ribadito che il Ministero dell’Istruzione è chiamato a compiere una verifica di congruità, in concreto, che il titolo sia ottenuto al termine di percorsi in parte concomitanti per durata, livello e qualità di formazione a quelli erogati in Italia; pertanto, il Giudice Amministrativo ha ritenuto illegittimo, per difetto di motivazione, il diniego di riconoscimento della p.a fondato sulla valutazione, in astratto, delle differenze esistenti tra paesi membri (Italia e Romania) in ordine al quomodo della erogazione del servizio pubblico di insegnamento di sostegno, essendo impossibile sussumere il compimento di valutazioni e comparazioni delle competenze della fomazione sul sostegno conseguite nello Stato estero, in distonia con quanto statuito dagli artt. 16, 17, 18 19 del D.lgs n. 206/2007 e dagli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36/CE, così come modificata dalla direttiva 2013/55/CE.