Con Ordinanza n.16086 pubblicata in data odierna (9/6/2021) le SS.UU. civili della Corte di Cassazione sono intervenute decidendo un regolamento di giurisdizione ed affermando la titolarità in capo al Giudice ordinario a decidere la controversia avente ad oggetto il diritto del dirigente scolastico a beneficiare della precedenza ex legge 104/92 al momento dell’assunzione.
La decisione si innesta all’interno di un contenzioso che ha interessato parecchi Tribunali, chiamati a decidere del diritto in questione che il Ministero dell’istruzione non ha riconosciuto in capo ai titolari all’atto dell’attribuzione della regione di titolarità dei dirigenti scolastici neoassunti per effetto dell’ultima tornata contrattuale bandita nel 2017, ma solo in successivo momento, ossia all’atto della scelta della provincia di destinazione una volta attribuita la titolarità ai ruoli dirigenziali regionali, mediante mero scorrimento della graduatoria concorsuale.
Nella stragrande maggioranza dei casi non si sono registrati dubbi sulla giurisdizione del G.O., avendo i vari Tribunali investiti della questione deciso nel merito le relative controversie; solo in pochissimi casi si è verificata la circostanza per cui il Tribunale deputato a decidere abbia dubitato della propria giurisdizione.
Il caso oggetto dell’Ordinanza in commento trae origine da un giudizio pendente presso il Tribunale del Lavoro di Busto Arsizio, in seno al quale – nella fase cautelare che precedette il merito – il detto Tribunale aveva ritenuto sussistente la giurisdizione del G.A. ipotizzando che la controversia fosse attinente al Bando di concorso ed alla sua formulazione.
Il ricorrente, quindi, ha deciso, dopo aver introdotto il giudizio di merito, di sottoporre immediatamente la questione proponendo regolamento di giurisdizione alle SS.UU. civili della Suprema Corte di Cassazione che, con la Decisione odierna, hanno ribadito l’orientamento che propende per la giurisdizione, invece, del Giudice ordinario.
Le SS.UU., richiamando propri precedenti arresti conformi, hanno inteso correggere la prospettiva da cui muoveva il Tribunale di Busto Arsizio, rimarcando che “…il thema decidendum non investe affatto la procedura concorsuale, ma la fase successiva, che attiene alla individuazione della sede di destinazione ed alla successiva stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato…”.
In stretta conseguenza hanno rievocato il principio di diritto già espresso in ulteriori proprie pronunce per cui “…in tema di assegnazione della sede di lavoro presso una amministrazione pubblica (all’esito della procedura concorsuale per l’assunzione in servizio), intervenuta con contratto stipulato successivamente al 30 giugno 1998, deve riconoscersi – stante il carattere generale della giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti della amministrazioni pubbliche (art.63, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165), a fronte del quale la perpetuazione della giurisdizione del giudice amministrativo (prevista dal comma 4 dello stesso art.63) riveste una portata limitata ed eccezionale – la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui, sul presupposto della definitività della graduatoria e senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si faccia valere, in base all’art.33, comma 5, della legge n.104 del 1992, il diritto – che sorge con l’assunzione al lavoro e, dunque, in un momento successivo all’esaurimento della procedura concorsuale, – alla scelta della sede di lavoro più vicina la proprio domicilio…”.
Può dirsi, dunque, definitivamente chiarita, oltre ogni margine di dubbio, la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario in argomento, sorretta anche dalla Procura generale nel giudizio in questione e che, per quanto si è registrato e come si diceva, non aveva visto particolari oscillazioni fatta eccezione per il giudizio in questione, pendente presso il Tribunale di Busto Arsizio che si rifaceva ad isolata pronuncia del medesimo tenore del Tribunale di Milano, precedente di pochi giorni la stessa decisione del Tribunale varesino.