Con ordinanza del 30.06.2021 (proc. r.g. n. 532/21), il Tribunale del lavoro di Termini Imerese, adito con ricorso ex art. 700 c.p.c. da una docente neo immessa in ruolo, alla quale era stato negato il diritto di precedenza ex lege n. 104/92 (quale referente unico di soggetto disabile) in fase di assegnazione della sede di servizio, in quanto la stessa non aveva indicato tra le sedi di preferenza anche quelle con cattedra orario esterna, ha così statuito: “Nell’ambito delle procedure di immissioni in ruolo del personale docente, l’omessa indicazione nella domanda delle “cattedre orario esterne” non fa venir meno il diritto di precedenza del soggetto referente unico di familiare disabile ex art. 3 L. 104/1992 all’assegnazione della sede di prima destinazione, anche laddove le uniche cattedre ivi disponibili siano quelle con orario non completo. Infatti, diversamente opinando, si arriverebbe al paradosso di ritenere che sia più agevole la cura del parente prestando servizio presso una sede molto distante rispetto al luogo di residenza del disabile, in luogo della copertura di più scuole nel medesimo comune di residenza del parente, con consequenziale svilimento della ratio sottesa al diritto di precedenza di cui all’art. 33, commi 5 e 7, L. 104/1992.”
In buona sostanza, il Tribunale ha ritenuto che la mera incompletezza della domanda (per avere l’aspirante omesso di indicare anche le cattedre orario esterne), può essere agevolmente superata mediante una richiesta di chiarimenti e non comporta, in ogni caso, il venir meno del diritto di precedenza sancito dalla legge n. 104/92.