Anche il Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro con sentenza del 24.05.2021 ha dichiarato il diritto della ricorrente, assistente amministrativo alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell’amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato prima dell’immissione in ruolo, condannando il Ministero alla ricostruzione della carriera di parte ricorrente, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio pre-ruolo ed alla sua collocazione nella corrispondente posizione stipendiale.
In particolare il Giudice del Lavoro di Ragusa, citando la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, ha ritenuto l’insussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento, quanto alla valutazione dell’anzianità di servizio, tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato. Pertanto ha ritenuto che la clausola 4 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, abbia effetto diretto sull’ordinamento interno ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l’abbattimento dell’anzianità riconoscibile dopo l’immissione in ruolo, in quanto contraria alle norme eurocomunitarie.