Il Tribunale di Palermo, sez. lavoro, con sentenza del 15/01/2021, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti, appartenenti ai profili del personale ATA, al calcolo integrale del servizio pre-ruolo nella ricostruzione di carriera, ritenendo l’illegittimità delle disposizioni di cui all’art. 569 e segg. del D.lgs n. 297/1994 e dei decreti di ricostruzione di carriera adottati dal Ministero dell’Istruzione.
Il Tribunale ha infatti ritenuto che “Non risultano sussistenti, pertanto, quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale ATA assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell’anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato” e che “All’assenza di ragioni obiettive consegue la non conformità al diritto eurounitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola succedutesi nel tempo – in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale – che vanno pertanto disapplicate per contrasto con la clausola 4 della Direttiva 1999/70 CE”.
Il Ministero è stato pertanto condannato a procedere ad una nuova ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio pre-ruolo dei ricorrenti.